Art. 2.

      1. L'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - (Procedimento di esclusione del segreto). - 1. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, se ritiene sussistenti le condizioni per confermare l'opposizione

 

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del segreto di Stato rigettata con provvedimento del giudice, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.
      2. Qualora il conflitto sia risolto in favore del Presidente del Consiglio dei ministri con l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato, si applica il disposto dell'articolo 202, comma 3, del codice».